IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma uno dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 "Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio sanitario regionale", e' cosi' sostituito: "1. I cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che non abbiano superato l'eta' di trentacinque anni, che siano iscritti e frequentino scuole o corsi di cui all'articolo 1 concernenti le discipline o le professionalita' di cui al comma due dell'articolo 2 ed aspirino alla concessione dell'assegno di formazione professionale di cui alla presente legge, devono presentare apposita domanda all'Assessorato regionale della sanita' ed assistenza sociale secondo le modalita' di cui all'articolo 3". 2. Dopo il comma quattro dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37, sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. Ad integrazione dell'assegno mensile e' concesso ai soggetti non residenti nel Comune di Aosta, ma ivi soggiornanti per motivi di frequenza, un contributo mensile determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma due dell'articolo 2 per le spese di alloggio effettivamente sostenute e dimostrate. Tale contributo e' sospeso qualora venga meno il requisito del soggiorno con spese di alloggio. 4-ter. E' altresi' concesso ai soggetti non residenti nel Comune di Aosta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del corso con mezzo pubblico di trasporto".