IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  comma  uno dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto
1991,  n.  37  "Disposizioni  per  la  formazione  professionale   di
operatori  necessari  al  Servizio  sanitario  regionale",  e'  cosi'
sostituito:
   "1. I cittadini residenti ed effettivamente domiciliati  in  Valle
d'Aosta  che  non  abbiano  superato l'eta' di trentacinque anni, che
siano iscritti e frequentino scuole o corsi  di  cui  all'articolo  1
concernenti  le  discipline o le professionalita' di cui al comma due
dell'articolo  2  ed  aspirino  alla  concessione   dell'assegno   di
formazione   professionale   di   cui  alla  presente  legge,  devono
presentare apposita domanda all'Assessorato regionale  della  sanita'
ed assistenza sociale secondo le modalita' di cui all'articolo 3".
   2.  Dopo il comma quattro dell'articolo 5 della legge regionale 31
agosto 1991, n. 37, sono aggiunti i seguenti commi:
   "4-bis.  Ad  integrazione  dell'assegno  mensile  e'  concesso  ai
soggetti  non  residenti nel Comune di Aosta, ma ivi soggiornanti per
motivi  di  frequenza,  un  contributo  mensile  determinato  con  la
deliberazione   della   Giunta   regionale   di   cui  al  comma  due
dell'articolo 2 per le spese di alloggio effettivamente  sostenute  e
dimostrate.   Tale  contributo  e'  sospeso  qualora  venga  meno  il
requisito del soggiorno con spese di alloggio.
   4-ter. E' altresi' concesso ai soggetti non residenti  nel  Comune
di Aosta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere
la sede del corso con mezzo pubblico di trasporto".