IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo il comma uno dell'art. 2 della legge regionale 10  gennaio
1989,  n.  6  (Istituzione  della  Cassa rurale e artigiana di Saint-
Christophe), sono aggiunti i seguenti commi due e tre:
   "2.  I  membri   nominati   dalla   Regione   nel   Consiglio   di
amministrazione  della  Cassa  rurale e artigiana di Saint-Christophe
devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
     a) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o  direzione
di  imprese  agricole  o artigiane o commerciali o di societa' o enti
operanti nel settore creditizio, finanziario o assicurativo;
     b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o  direzione
nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico;
     c)  almeno  tre  anni  di  esperienza di amministrazione di ente
pubblico;
     d) diploma di ragioniere e perito commerciale;
     e) laurea in economia  e  commercio,  giurisprudenza  o  scienze
politiche.
   3.  I  membri nominati dalla Regione nel Collegio dei revisori dei
conti della Cassa rurale e artigiana di Saint-Christophe devono avere
i seguenti requisiti:  essere  iscritti  nel  registro  dei  revisori
ufficiali  dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dei
dottori commercialisti".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 24 luglio 1992
 
                               LANIVI