IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma uno dell'art. 2 della legge regionale 10 gennaio 1989, n. 6 (Istituzione della Cassa rurale e artigiana di Saint- Christophe), sono aggiunti i seguenti commi due e tre: "2. I membri nominati dalla Regione nel Consiglio di amministrazione della Cassa rurale e artigiana di Saint-Christophe devono avere almeno uno dei seguenti requisiti: a) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o direzione di imprese agricole o artigiane o commerciali o di societa' o enti operanti nel settore creditizio, finanziario o assicurativo; b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o direzione nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico; c) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di ente pubblico; d) diploma di ragioniere e perito commerciale; e) laurea in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche. 3. I membri nominati dalla Regione nel Collegio dei revisori dei conti della Cassa rurale e artigiana di Saint-Christophe devono avere i seguenti requisiti: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 24 luglio 1992 LANIVI