IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera e) del comma uno dell'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), e' cosi' modificata: " e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, dovranno essere scelti dal Consiglio regionale fra le persone aventi i seguenti requisiti: 1) per l'organo di amministrazione e' richiesto almeno uno dei seguenti requisti: a) laurea in agraria; b) diploma di perito agrario; c) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di enti, istituti o fondazioni operanti in campo agricolo o in quello di tutela dell'ambiente naturale; 2) per l'organo di revisione e' richiesto il seguente requisito: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti; o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 24 agosto 1992 LANIVI