IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera a) del comma due dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Istituto regionale Bartolomeo Gervasone), e' cosi' modificata: " a) un presidente, esterno agli organi regionali, designato dalla Giunta regionale scegliendo fra persone che abbiano almeno tre anni di esperienza di insegnamento o di direzione di un istituto o collegio o convitto operante nel campo dell'educazione;".