IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La lettera  a)  del  comma  due  dell'articolo  2  della  legge
regionale  30  luglio  1986,  n.  36  (Istituto  regionale Bartolomeo
Gervasone), e' cosi' modificata:
    " a) un presidente,  esterno  agli  organi  regionali,  designato
dalla  Giunta regionale scegliendo fra persone che abbiano almeno tre
anni di esperienza di insegnamento o di direzione di  un  istituto  o
collegio o convitto operante nel campo dell'educazione;".