(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 26 ottobre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di consentire alla Promotur S.p.a. di perseguire efficacemente i propri fini statutari, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a prestare garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza dell'importo di L. 10.500 milioni, sui mutui che la Promotur S.p.a. contrarra' per le finalita' di cui all'art. 59 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, all'art. 40 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 ed all'art. 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, nonche' su quelli contratti sempre per le stesse finalita', assumendo in questo caso la fidejussione regionale funzione sostitutiva ai fini della liberazione delle somme mutuate costituite, a vario titolo, a garanzia dei mutui medesimi. 2. La domanda di concessione dellla garanzia e' corredata: a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Promotur S.p.a. con cui e' disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, ovvero dai contratti di mutuo gia' stipulati e dalla documentazione bancaria attestante l'ammontare delle somme costituite, a vario titolo, in garanzia; b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur S.p.a. dichiara l'impossibilita', di prestare proprie idonee garanzie.