(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale
   della regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 26 ottobre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  consentire  alla  Promotur  S.p.a. di perseguire
efficacemente i propri fini statutari, l'Amministrazione regionale e'
autorizzata a prestare garanzie fidejussorie, fino  alla  concorrenza
dell'importo  di  L. 10.500 milioni, sui mutui che la Promotur S.p.a.
contrarra' per le finalita' di cui all'art. 59 della legge  regionale
1  febbraio 1991, n. 4, all'art. 40 della legge regionale 6 settembre
1991, n. 47 ed all'art. 92 della legge regionale 5 febbraio 1992,  n.
4,  nonche'  su  quelli  contratti  sempre  per  le stesse finalita',
assumendo  in  questo  caso  la   fidejussione   regionale   funzione
sostitutiva ai fini della liberazione delle somme mutuate costituite,
a vario titolo, a garanzia dei mutui medesimi.
   2. La domanda di concessione dellla garanzia e' corredata:
     a)  della  deliberazione  del Consiglio di Amministrazione della
Promotur  S.p.a.  con  cui  e'  disposta  l'assunzione  del  mutuo  e
dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, ovvero dai contratti di
mutuo  gia'  stipulati  e  dalla  documentazione  bancaria attestante
l'ammontare delle somme costituite, a vario titolo, in garanzia;
     b) della attestazione con  la  quale  il  legale  rappresentante
della  Promotur S.p.a. dichiara l'impossibilita', di prestare proprie
idonee garanzie.