IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In attesa della revisione prevista dall'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'attuazione dei principi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata la prosecuzione, comunque non oltre il 31 dicembre 1993, dell'assistenza agli handicappati in corso nelle forme consortili fra Comuni e Province indicate all'art. 12, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell'Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 29 ottobre 1992 TURELLO