IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   In  attesa  della  revisione  prevista  dall'art. 60 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e dell'attuazione dei principi di cui alla  legge
5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata la prosecuzione, comunque non
oltre il 31 dicembre 1993, dell'assistenza agli handicappati in corso
nelle  forme  consortili  fra Comuni e Province indicate all'art. 12,
comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59  e  successive
modifiche ed integrazioni.
   2.   Rimane   confermata,  nei  suindicati  limiti  temporali,  la
competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell'Amministrazione
regionale al finanziamento degli interventi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 29 ottobre 1992
 
                               TURELLO