IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Ai  fini  della  razionale gestione delle risorse faunistiche,
sull'intero territorio della Toscana, si applica il  seguente  regime
di caccia controllata:
   1. Periodi di caccia e specie cacciabili:
     a)  dal 20 settembre al 31 dicembre 1992 la caccia e' consentita
a coniglio selvatico, allodola,  merlo,  passera  mattugia,  passero,
quaglia, tortora;
     b)  dal  20 settembre al 6 dicembre 1992 e' consentita la caccia
alla lepre comune;  nello  stesso  periodo  e'  altresi'  consentita,
limitatamente   alle   aree   ed   ai   periodi   determinati   dalle
Amministrazioni provinciali, la caccia alla  starna  e  alla  pernice
rossa;
     c)  dal  20 settembre al 31 gennaio 1993 la caccia e' consentita
alle seguenti specie: alzavola,  beccaccia,  beccaccino,  canapiglia,
cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano,
fischione,  folaga,  fringuello, frullino, gallinella d'acqua, gazza,
germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta,  moriglione,
pavoncella,  peppola,  pittima  reale,  porciglione, storno, taccola,
tordo bottaccio, tordo sassello, volpe;
     d) dal 1› novembre 1992 al 31  gennaio  1993  e'  consentita  la
caccia  al  cinghiale;  ai  fini  del  contenimento  dei  danni  alle
produzioni agricole  le  Amministrazioni  Provinciali  individuano  i
consorzi  istituiti  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente della
Giunta Regionale n. 6/91, nei  quali  la  caccia  al  cinghiale  deve
essere consentita dal 4 ottobre 1992 al 4 gennaio 1993;
     e)  le Amministrazioni Provinciali, anche su proposta dei Comuni
competenti per  territorio,  possono  predisporre  avvalendosi  delle
indicazioni  dell'Istituto  Nazionale per la fauna selvatica, nonche'
delle  rispettive  commissioni  tecnico-consultive  provinciali,  nel
periodo  compreso  fra  il  1›  ottobre  ed  il 30 novembre, piani di
assestamento delle popolazioni di  capriolo,  daino  e  muflone,  nel
rispetto  dell'arco  temporale di cui all'art. 18 della legge 157/92.
Tali piani devono prevedere  quantita',  luoghi,  tempi  e  forme  di
prelievo.
   2. Modalita' e forme di caccia.
   Dal 20 settembre 1992 al 31 gennaio 1993, l'esercizio venatorio e'
consentito da appostamento fisso, temporaneo e/o in forma vagante con
l'ausilio del cane.
   La  caccia  al  cinghiale  e'  disciplinata  secondo  le norme del
regolamento per la gestione del cinghiale di  cui  all'Ordinanza  del
Presidente  della Giunta Regionale n. 6 del 21 ottobre 1991 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni o  di  altri  atti  approvati  dal
Consiglio Regionale o dal Presidente della Giunta Regionale.
   E'  vietato,  per  l'installazione  degli appostamenti temporanei,
prelevare materiale  fresco  da  colture  arboree  sia  agricole  che
forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
   Tutti   i   terreni  devono  essere  liberati  dagli  appostamenti
temporanei, a  cura  dei  fruitori,  al  termine  dell'utilizzazione.
L'accesso agli appostamenti fissi o temporanei nelle zone dove non e'
permessa la caccia vagante, e' consentito solo con il fucile smontato
o  racchiuso in idoneo involucro. Tutti i cacciatori sono tenuti alla
raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
   3. Giornate di caccia.
   Per  l'intero periodo 20 settembre 1992-31 gennaio 1993, la caccia
e' consentita tre giorni per ogni settimana  che  il  titolare  della
licenza  puo'  scegliere fra quelli di lunedi', mercoledi', giovedi',
sabato e domenica.
   Nel periodo dal 6 ottobre al 1› novembre 1992, fermo  restando  il
divieto  di  caccia  nei giorni di martedi' e venerdi', e' consentito
per  la  caccia  alla  selvaggina  migratoria,  di  usufruire   anche
continuativamente delle giornate disponibili in tale periodo.
   4. Tesserino venatorio.
   Per  esercitare  la  caccia, il cacciatore deve essere in possesso
del tesserino venatorio, valido su  tutto  il  territorio  nazionale,
rilasciato  gratuitamente dall'Amministrazione Comunale di residenza,
previa esibizione della licenza di caccia e riconsegna del  tesserino
della  stagione venatoria precedente. Il cacciatore, all'inizio della
giornata  venatoria,  dovra'  indicare  negli  appositi   spazi   del
tesserino venatorio, mediante penna indelebile e con numeri arabi, la
data  del  giorno  di  caccia  e  ogni  capo  abbattuto di selvaggina
stanziale, subito dopo l'abbattimento.
   Il cacciatore dovra' anche indicare il deposito del capo abbattuto
ed il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abattuti.
   5. Giornata venatoria.
   L'esercizio venatorio e' consentito da un'ora  prima  del  sorgere
del sole fino al tramonto, secondo i seguenti specifici orari:
    dal 20 al 27 settembre: dalle ore 6 alle ore 19 (ora legale);
    dal 28 settembre al 15 ottobre: dalle ore 5,30 alle ore 17,30;
    dal 16 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
    dal 1› novembre al 15 novembre: dalle ore 6 alle ore 16,45;
    dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
    dal 1› dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
    dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
    dal 1› gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17;
    dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.
   6. Carniere giornaliero.
   Per  ogni  giornata  di  caccia  il  carniere complessivo non puo'
superare i due capi di  selvaggina  stanziale  ed  i  venti  capi  di
selvaggina  migratoria.  In ogni caso il prelievo giornaliero di ogni
cacciatore non potra' superare per specie le seguenti quanita':
    lepri: 1 capo;
    palmipedi, trampolieri e rallidi: 10 capi complessivi;
    beccacce: 3 capi.
   7. Allenamento ed addestramento cani.
   L'allenamento  dei  cani  e'  consentito,  con  l'esclusione   del
lunedi',  del  mercoledi'  e  del  venerdi'  di ogni settimana dal 16
agosto al 17 settembre 1992 in aree determinate dalle Amministrazioni
Provinciali, tenuto conto delle disposizioni  riguardanti  la  tutela
della  produzione  agricola  (delibera 213/85 - Consiglio Regionale),
dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore  14  alle  ore  19  (ora
legale).
   8. Deroghe al presente calendario.
   Nelle   aziende   faunistico-venatorie   a   preminente  vocazione
venatoria e' consentita, nel  rispetto  dei  piani  di  abbattimento,
approvati  dalle amministrazioni Provinciali, la caccia alla starna e
alla pernice rossa, provenienti da allevamento fino al 31 dicembre  e
al germano reale d'allevamento fino al 31 gennaio.
   9. Sanzioni.
   Il  contravventore alle norme contenute nel presente calendario e'
soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
   10. Norme generali.
   Per quanto non  previsto  dalle  norme  del  presente  calendario,
valgono le disposizioni delle leggi vigenti.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 13 agosto 1992
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 28
luglio 1992 ed e' divenuta esecutiva per decorrenza  dei  termini  ai
sensi del 1› comma dell'art. 127 della Costituzione.