IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche, sull'intero territorio della Toscana, si applica il seguente regime di caccia controllata: 1. Periodi di caccia e specie cacciabili: a) dal 20 settembre al 31 dicembre 1992 la caccia e' consentita a coniglio selvatico, allodola, merlo, passera mattugia, passero, quaglia, tortora; b) dal 20 settembre al 6 dicembre 1992 e' consentita la caccia alla lepre comune; nello stesso periodo e' altresi' consentita, limitatamente alle aree ed ai periodi determinati dalle Amministrazioni provinciali, la caccia alla starna e alla pernice rossa; c) dal 20 settembre al 31 gennaio 1993 la caccia e' consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, fringuello, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, peppola, pittima reale, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe; d) dal 1 novembre 1992 al 31 gennaio 1993 e' consentita la caccia al cinghiale; ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole le Amministrazioni Provinciali individuano i consorzi istituiti ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6/91, nei quali la caccia al cinghiale deve essere consentita dal 4 ottobre 1992 al 4 gennaio 1993; e) le Amministrazioni Provinciali, anche su proposta dei Comuni competenti per territorio, possono predisporre avvalendosi delle indicazioni dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, nonche' delle rispettive commissioni tecnico-consultive provinciali, nel periodo compreso fra il 1 ottobre ed il 30 novembre, piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino e muflone, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 della legge 157/92. Tali piani devono prevedere quantita', luoghi, tempi e forme di prelievo. 2. Modalita' e forme di caccia. Dal 20 settembre 1992 al 31 gennaio 1993, l'esercizio venatorio e' consentito da appostamento fisso, temporaneo e/o in forma vagante con l'ausilio del cane. La caccia al cinghiale e' disciplinata secondo le norme del regolamento per la gestione del cinghiale di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 21 ottobre 1991 e succes- sive modificazioni ed integrazioni o di altri atti approvati dal Consiglio Regionale o dal Presidente della Giunta Regionale. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Tutti i terreni devono essere liberati dagli appostamenti temporanei, a cura dei fruitori, al termine dell'utilizzazione. L'accesso agli appostamenti fissi o temporanei nelle zone dove non e' permessa la caccia vagante, e' consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro. Tutti i cacciatori sono tenuti alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. 3. Giornate di caccia. Per l'intero periodo 20 settembre 1992-31 gennaio 1993, la caccia e' consentita tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza puo' scegliere fra quelli di lunedi', mercoledi', giovedi', sabato e domenica. Nel periodo dal 6 ottobre al 1 novembre 1992, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedi' e venerdi', e' consentito per la caccia alla selvaggina migratoria, di usufruire anche continuativamente delle giornate disponibili in tale periodo. 4. Tesserino venatorio. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato gratuitamente dall'Amministrazione Comunale di residenza, previa esibizione della licenza di caccia e riconsegna del tesserino della stagione venatoria precedente. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovra' indicare negli appositi spazi del tesserino venatorio, mediante penna indelebile e con numeri arabi, la data del giorno di caccia e ogni capo abbattuto di selvaggina stanziale, subito dopo l'abbattimento. Il cacciatore dovra' anche indicare il deposito del capo abbattuto ed il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abattuti. 5. Giornata venatoria. L'esercizio venatorio e' consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo i seguenti specifici orari: dal 20 al 27 settembre: dalle ore 6 alle ore 19 (ora legale); dal 28 settembre al 15 ottobre: dalle ore 5,30 alle ore 17,30; dal 16 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15; dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6 alle ore 16,45; dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45; dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30; dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45; dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17; dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15. 6. Carniere giornaliero. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non puo' superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria. In ogni caso il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potra' superare per specie le seguenti quanita': lepri: 1 capo; palmipedi, trampolieri e rallidi: 10 capi complessivi; beccacce: 3 capi. 7. Allenamento ed addestramento cani. L'allenamento dei cani e' consentito, con l'esclusione del lunedi', del mercoledi' e del venerdi' di ogni settimana dal 16 agosto al 17 settembre 1992 in aree determinate dalle Amministrazioni Provinciali, tenuto conto delle disposizioni riguardanti la tutela della produzione agricola (delibera 213/85 - Consiglio Regionale), dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale). 8. Deroghe al presente calendario. Nelle aziende faunistico-venatorie a preminente vocazione venatoria e' consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento, approvati dalle amministrazioni Provinciali, la caccia alla starna e alla pernice rossa, provenienti da allevamento fino al 31 dicembre e al germano reale d'allevamento fino al 31 gennaio. 9. Sanzioni. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario e' soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 10. Norme generali. Per quanto non previsto dalle norme del presente calendario, valgono le disposizioni delle leggi vigenti. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 13 agosto 1992 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1992 ed e' divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi del 1 comma dell'art. 127 della Costituzione.