IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 le funzioni di direttore delle aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena sono esercitate da un dirigente regionale di secondo livello dirigenziale. 2. All'eventuale sostituzione che si rendesse necessaria del dirigente preposto ad una di dette aziende provvede la Giunta regionale, sentito il competente ente delegato, mediante l'assegnazione di altro dirigente regionale. 3. E' abrogato il quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 2 settembre 1992 GRANCHI (incaricato con D.P.G.R. n. 9 del 13-1-1992) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28 luglio 1992 e vistata dal Commissario del Governo il 28 agosto 1992.