IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  La  presente legge disciplina, in attesa del riordinamento del
servizio sanitario nazionale, il controllo sugli  atti  delle  unita'
sanitarie  locali,  in  conformita'  ai principi stabiliti dal D.L. 6
febbraio 1991, n. 35 convertito con  legge  4  aprile  1991  n.  111,
nonche' dalla legge 30 dicembre 1991 n. 412.