IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge disciplina, in attesa del riordinamento del servizio sanitario nazionale, il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali, in conformita' ai principi stabiliti dal D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 convertito con legge 4 aprile 1991 n. 111, nonche' dalla legge 30 dicembre 1991 n. 412.