IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione Toscana promuove lo sviluppo, il coordinamento e  la
qualificazione  della  pratica  sportiva  e  delle attivita' motorio-
ricreative al fine di:
     a) concorrere allo sviluppo integrale della persona anche  sotto
il profilo della socializzazione e della formazione educativa;
     b) contribuire al raggiungimento e al mantenimento di condizioni
psico-fisiche ottimali.
   2. Per il perseguimento di tali finalita' la Regione favorisce:
     a)  la  diffusione  della  pratica  sportiva  e  delle attivita'
motorio-ricreative  rivolte  alla  generalita'  dei  cittadini,   con
attenzione anche ai soggetti portatori di handicap;
     b) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, in
attuazione  delle  finalita'  individuate  con  la  legge regionale 9
aprile 1990, n. 36;
     c)  la  realizzazione  di  un  sistema  regionale  uniformemente
diffuso di impianti e attrezzature sportive ad uso collettivo;
     d)  i  rapporti  di  collaborazione  con  gli enti di promozione
sportiva,  il  C.O.N.I.  e  le  Federazioni  sportive,   gli   organi
scolastici,  le Forze armate e ogni altro organismo e istituzione che
svolge attivita' nel settore disciplinato dalla presente legge;
     e) la formazione  degli  operatori  sportivi  per  una  migliore
qualificazione  dell'offerta dei servizi e delle attivita' sportive e
motorio-ricreative, anche a tutela dei cittadini utenti;
     f) il consolidamento e  l'incremento  della  presenza  femminile
nella  attivita'  sportiva, sostenendo specifiche iniziative promosse
allo scopo.
   3. A tal fine eroga finanziamenti a soggetti  pubblici  e  privati
nel  quadro  degli obiettivi specifici e secondo le indicazioni poste
dal programma regionale di cui all'art. 2.