IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Toscana promuove lo sviluppo, il coordinamento e la qualificazione della pratica sportiva e delle attivita' motorio- ricreative al fine di: a) concorrere allo sviluppo integrale della persona anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa; b) contribuire al raggiungimento e al mantenimento di condizioni psico-fisiche ottimali. 2. Per il perseguimento di tali finalita' la Regione favorisce: a) la diffusione della pratica sportiva e delle attivita' motorio-ricreative rivolte alla generalita' dei cittadini, con attenzione anche ai soggetti portatori di handicap; b) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, in attuazione delle finalita' individuate con la legge regionale 9 aprile 1990, n. 36; c) la realizzazione di un sistema regionale uniformemente diffuso di impianti e attrezzature sportive ad uso collettivo; d) i rapporti di collaborazione con gli enti di promozione sportiva, il C.O.N.I. e le Federazioni sportive, gli organi scolastici, le Forze armate e ogni altro organismo e istituzione che svolge attivita' nel settore disciplinato dalla presente legge; e) la formazione degli operatori sportivi per una migliore qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attivita' sportive e motorio-ricreative, anche a tutela dei cittadini utenti; f) il consolidamento e l'incremento della presenza femminile nella attivita' sportiva, sostenendo specifiche iniziative promosse allo scopo. 3. A tal fine eroga finanziamenti a soggetti pubblici e privati nel quadro degli obiettivi specifici e secondo le indicazioni poste dal programma regionale di cui all'art. 2.