IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Funzioni dei comuni e della Provincia 1. Le funzioni amministrative attinenti alla progettazione, alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla manutenzione, alla gestione e all'arredamento degli edifici scolastici e relative pertinenze, destinati a sedi di scuole materne, di scuole elementari e di istituti di istruzione secondaria di primo grado sono esercitate, nell'ambito del rispettivo territorio, dai comuni, singoli o consorziati, della provincia di Bolzano, mentre quelle concernenti tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica, sono esercitate dalla Provincia autonoma di Bolzano. 2. L'esecuzione dei lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di edifici destinati ad uso comune di piu' scuole ed istituti di diverso ordine e grado, puo' essere assunta anche per intero da uno degli enti obbligati, Provincia o comune o un consorzio di comuni, sulla base di una convenzione che definisce le quote di proprieta' e gli oneri rispettivi.