IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Funzioni dei comuni e della Provincia
 
   1.  Le  funzioni amministrative attinenti alla progettazione, alla
costruzione,    all'ampliamento,    alla    ristrutturazione,    alla
manutenzione,   alla   gestione   e   all'arredamento  degli  edifici
scolastici e relative pertinenze, destinati a sedi di scuole materne,
di scuole elementari e di istituti di istruzione secondaria di  primo
grado  sono  esercitate,  nell'ambito  del rispettivo territorio, dai
comuni, singoli o consorziati, della  provincia  di  Bolzano,  mentre
quelle  concernenti  tutti  gli  istituti di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di  musica,  sono
esercitate dalla Provincia autonoma di Bolzano.
   2.   L'esecuzione   dei   lavori   di   costruzione,  ampliamento,
ristrutturazione e sistemazione di edifici destinati ad uso comune di
piu' scuole ed istituti  di  diverso  ordine  e  grado,  puo'  essere
assunta  anche  per  intero  da uno degli enti obbligati, Provincia o
comune o un consorzio di comuni, sulla base di  una  convenzione  che
definisce le quote di proprieta' e gli oneri rispettivi.