IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Funzioni della direzione politica 1. Al Consiglio regionale, alla Giunta ed al suo Presidente, nel quadro dell'ordinamento vigente, secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto, compete la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonche' l'emanazione delle direttivie generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.