IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Funzioni della direzione politica
   1.  Al  Consiglio regionale, alla Giunta ed al suo Presidente, nel
quadro dell'ordinamento vigente, secondo le  rispettive  attribuzioni
disciplinate  dallo Statuto, compete la fissazione degli obiettivi da
perseguire e la definizione  dei  programmi  da  realizzare,  nonche'
l'emanazione  delle  direttivie generali per la relativa attuazione e
la verifica dei risultati conseguiti.