IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  termine  di validita' della classificazione degli esercizi
alberghieri e all'aria aperta di cui all'ottavo comma dell'art.  4  e
dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, concernente:
"Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere
e all'aria aperta" e' prorogato al 31 dicembre 1993.
   La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello  Statuto  regionale
ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 23 novembre 1992
 
                              GHIRELLI