IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine di validita' della classificazione degli esercizi alberghieri e all'aria aperta di cui all'ottavo comma dell'art. 4 e dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, concernente: "Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta" e' prorogato al 31 dicembre 1993. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 23 novembre 1992 GHIRELLI