IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  lo  Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
   Visto l'articolo 2, 3› comma, lettera a) della legge  regionale  7
gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa
della regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza
e degli Assessorati regionali";
   Vista   la  legge  regionale  15  maggio  1990,  n.  12,  recante:
"Erogazione di anticipazioni del trattamento economico  previdenziale
ed  assistenziale  a  favore  degli  operai  agricoli  forestali  con
rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  addetti  all'attivita'  di
sistemazione    idraulico-forestale,   gestita   dall'Amministrazione
regionale e dall'Azienda Foreste Demaniali";
   Vista la  sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.  971  del  19
dicembre 1985;
   Considerato  che  il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana
del 15 luglio 1992, ha approvato il regolamento di  cui  all'oggetto,
ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;
 
                              E M A N A
 
il  seguente  decreto,  concernente: "Regolamento di attuazione della
legge regionale 15  maggio  1990,  n.  12,  recante:  'Erogazione  di
anticipazioni    del    trattamento    economico   previdenziale   ed
assistenziale a favore degli operai agricoli forestali  con  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attivita' di sistemazione
idraulico-forestale,   gestita   dall'Amministrazione   regionale   e
dall'Azienda foreste demaniali'".
 
                               Art. 1.
 
   Le anticipazioni delle indennita'  di  cui  all'articolo  1  della
legge  regionale  15  maggio  1990, n. 12, sono erogate entro il mese
successivo a quello in cui si  sono  verificati  i  fatti  che  danno
diritto  alle  indennita' o e' sorto il diritto alla percezione degli
assegni  per  il  nucleo  familiare  secondo  le  disposizioni  della
legislazione vigente.
   Le  anticipazioni  non  sono  erogate qualora dalla certificazione
presentata dall'interessato o in  possesso  dell'Amministrazione  che
deve  disporre  le  predette erogazioni, risulti che il dipendente ha
gia' percepito, in  tutto  o  in  parte,  l'indennita'  previdenziale
spettantegli o gli assegni per il nucleo familiare.