IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Provincia autonoma di Bolzano attua interventi di politica
del lavoro al fine di contribuire  in  collaborazione  con  le  parti
sociali  a  rendere  effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione
professionale dei lavoratori, ai sensi degli  articoli  4,  35  e  38
della Costituzione.
   2.  Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti, oltre
che attraverso le attivita' di osservazione del mercato  del  lavoro,
di   orientamento   al  lavoro  e  consulenza  per  l'impiego,  anche
attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli  che
impediscono  l'accesso al lavoro dei cittadini residenti in provincia
di Bolzano, con particolare  riguardo  ai  giovani,  alle  donne,  ai
disoccupati  di lunga durata, ai disabili ed alle persone soggette ad
emarginazione sociale.