IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Provincia autonoma di Bolzano attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire in collaborazione con le parti sociali a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione professionale dei lavoratori, ai sensi degli articoli 4, 35 e 38 della Costituzione. 2. Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti, oltre che attraverso le attivita' di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego, anche attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro dei cittadini residenti in provincia di Bolzano, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lunga durata, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.