IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12,  e'
cosi' sostituito:
   "1.  Il  personale  insegnante  incaricato durante i primi anni di
servizio  frequenta  un  corso  abilitante  ad  indirizzo  didattico-
pedagogico.  Le  modalita' di ammissione, di svolgimento ed i criteri
d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
   2. Il superamento  del  corso  abilitante  costituisce  titolo  di
precedenza  nelle  graduatorie  dei posti da conferire per incarico e
requisito necessario per l'ammmissione a posti di ruolo.
   3. Gli insegnanti gia' in possesso del titolo di  abilitazione  di
cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  conseguono  il titolo di
specializzazione in materia di riabilitazione, di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 29  giugno  1987,
n.  12,  in  appositi  corsi  organizzati  dal competente ispettorato
secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale".