IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, e' cosi' sostituito: "1. Il personale insegnante incaricato durante i primi anni di servizio frequenta un corso abilitante ad indirizzo didattico- pedagogico. Le modalita' di ammissione, di svolgimento ed i criteri d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale. 2. Il superamento del corso abilitante costituisce titolo di precedenza nelle graduatorie dei posti da conferire per incarico e requisito necessario per l'ammmissione a posti di ruolo. 3. Gli insegnanti gia' in possesso del titolo di abilitazione di cui al comma 1 del presente articolo, conseguono il titolo di specializzazione in materia di riabilitazione, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, in appositi corsi organizzati dal competente ispettorato secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale".