IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi previsti dall'art. 4, comma 2 lett. b) della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 recante "Interventi regionali in materia di agricoltura" e successive modificazioni e' autorizzato il rifinanziamento del limite di impegno di L. 150.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dall'anno 1992 all'anno 1996 per la concessione di contributi per prestiti di dotazione, per un totale complessivo di L. 750.000.000.