IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per gli interventi previsti dall'art.  4,  comma  2›  lett.  b)
della  legge  regionale  6  luglio  1984,  n.  30 recante "Interventi
regionali in materia di agricoltura" e  successive  modificazioni  e'
autorizzato   il   rifinanziamento   del  limite  di  impegno  di  L.
150.000.000  per  ciascuno  degli  anni  finanziari  dall'anno   1992
all'anno  1996  per  la  concessione  di  contributi  per prestiti di
dotazione, per un totale complessivo di L. 750.000.000.