IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 1, della legge regionale 16 giugno 1988, n. 41 "Intervento della regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto" e' sostituito dal seguente: Art. 1. 1. La regione autonoma Valle d'Aosta e' autorizzata ad assumere a suo carico gli oneri per la costruzione, per il completamento, per la ristrutturazione, per la manutenzione straordinaria e per il risanamento conservativo di edifici per il culto e relativi immobili di pertinenza quali case canoniche e altre funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunita' locali e purche' non siano adibite ad attivita' aventi scopo di lucro, nelle seguenti misure: a) l'80% dell'intera spesa per importi di lavori non eccedenti lire 600.000.000; b) il 70% dell'intera spesa per importi di lavori compresi tra lire 600.000.001 e lire 800.000.000. 2. Tra gli oneri di cui al comma 1 si intendono compresi anche gli oneri relativi all'acquisto di aree necessarie o di immobili esistenti da destinare a edifici per il culto e per lo svolgimento di attivita' senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunita' locali, qualora tali aree o tali immobili non siano stati ceduti gratuitamente da altri. 3. Gli immobili di pertinenza agli edifici di culto o funzionalmente connesi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto gia' esistenti o da costruirsi. 4. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della regione autonoma Valle d'Aosta sono fissati dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio degli affari economici della Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e, per gli edifici di altri culti, su proposta delle Chiese giuridicamente riconosciute, o i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intesa in attuazione dell'art. 8 della Costituzione italiana". 5. I lavori sono affidati in concessione agli enti giuridicamente riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attivita' senza scopo di lucro funzionalmente connesi alla pratica religiosa delle comunita' locali.