IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  1, della legge regionale 16 giugno 1988, n. 41 "Intervento
della regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici  di
culto" e' sostituito dal seguente:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La regione autonoma Valle d'Aosta e' autorizzata ad assumere a
suo carico gli oneri per la costruzione, per il completamento, per la
ristrutturazione,  per  la  manutenzione  straordinaria  e   per   il
risanamento  conservativo di edifici per il culto e relativi immobili
di pertinenza quali case canoniche e  altre  funzionalmente  connesse
alla  pratica  religiosa  delle  comunita' locali e purche' non siano
adibite ad attivita' aventi scopo di lucro, nelle seguenti misure:
     a) l'80% dell'intera spesa per importi di lavori  non  eccedenti
lire 600.000.000;
     b)  il  70% dell'intera spesa per importi di lavori compresi tra
lire 600.000.001 e lire 800.000.000.
   2. Tra gli oneri di cui al comma 1 si intendono compresi anche gli
oneri  relativi  all'acquisto  di  aree  necessarie  o  di   immobili
esistenti da destinare a edifici per il culto e per lo svolgimento di
attivita'  senza  scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica
religiosa delle comunita' locali, qualora tali aree o  tali  immobili
non siano stati ceduti gratuitamente da altri.
   3.   Gli   immobili   di   pertinenza  agli  edifici  di  culto  o
funzionalmente  connesi  alla  pratica   religiosa   possono   essere
costruiti  indipendentemente  dagli edifici di culto gia' esistenti o
da costruirsi.
   4. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la
relativa spesa a carico della regione  autonoma  Valle  d'Aosta  sono
fissati dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio degli affari
economici  della  Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico
e,  per  gli  edifici  di  altri  culti,  su  proposta  delle  Chiese
giuridicamente  riconosciute,  o  i  cui  rapporti  con lo Stato sono
regolati da intesa  in  attuazione  dell'art.  8  della  Costituzione
italiana".
   5.  I lavori sono affidati in concessione agli enti giuridicamente
riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici di  culto  e  di
quelli   per  lo  svolgimento  di  attivita'  senza  scopo  di  lucro
funzionalmente connesi alla pratica religiosa delle comunita' locali.