IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  88  (Commissione  giudicatrice  dei  concorsi) della legge
regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme  sull'ordinamento  dei  servizi
regionali  e  sullo  stato giuridico ed economico del personale della
Regione), e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 88.
                Commissioni giudicatrici dei concorsi
 
   1. Le commissioni giudicatrici dei  concorsi  pubblici  o  interni
indetti   per   la   nomina  a  posti  di  ruolo  sono  nominate  con
provvedimento della Giunta o del  Consiglio,  secondo  la  rispettiva
competenza, e sono cosi' composte:
     a) da un componente di provata competenza in materia di pubblica
amministrazione  sorteggiato  fra  gli  iscritti  ad  apposito elenco
istituito presso la Presidenza della Giunta regionale,  con  funzioni
di presidente;
     b)  da  un  funzionario  pubblico  appartenente  alle qualifiche
dirigenziali    designato,    di    norma,    tra    i     funzionari
dell'Amministrazione regionale;
     c)  da  almeno  due  membri  esperti nelle materie oggetto delle
prove di concorso sorteggiati fra gli  iscritti  ad  apposito  elenco
istituito presso la Presidenza della Giunta regionale;
     d) da un pubblico dipendente di qualifica non inferiore a quella
del  posto messo a concorso, designato dalle organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative  sul  piano  regionale  e/o
nazionale.
   2.  Per  le  prove  preliminari di lingua francese, la commissione
giudicatrice e' integrata da uno o piu' esperti di  lingua  francese,
avuto   riguardo   al   numero  dei  candidati  ammessi  alle  prove,
sorteggiati fra gli iscritti ad apposito elenco istituito  presso  la
Presidenza della Giunta regionale.
   3.   Per   i   posti  appartenenti  alle  qualifiche  dirigenziali
(dirigente o vice-dirigente) e di ottava qualifica funzionale  almeno
uno  dei  membri esperti deve essere scelto fra docenti o ricercatori
universitari.
   4.  In  caso  di  mancanza  di  iscritti  negli  appositi  elenchi
istituiti  presso  la  Presidenza della Giunta regionale e di mancata
designazione  del  rappresentante  da  parte   delle   organizzazioni
sindacali  entro  trenta  giorni  dalla  data della comunicazione, la
Giunta regionale provvede d'ufficio.
   5. Il segretario delle commissioni giudicatrici e'  scelto  tra  i
dipendenti  di  ruolo dell'Amministrazione regionale di qualifica non
inferiore alla settima e, di  norma,  tra  quelli  del  Servizio  del
personale.
   6.  Con  il  provvedimento  di  nomina  dei membri effettivi delle
commissioni giudicatrici sono  altresi'  nominati,  con  l'osservanza
delle stesse modalita', i commissari supplenti.
   7.  Nelle  votazioni  delle commissioni giudicatrici, a parita' di
voti, prevale quello del presidente.
   8. I dirigenti dell'Assessorato o servizio per il quale  e'  stato
bandito   il   concorso  non  possono  far  parte  della  commissione
giudicatrice corrispondente, limitatamente  ai  posti  di  dirigente,
vice-dirigente e di ottava qualifica funzionale.
   9.  Le  commissioni giudicatrici dei concorsi possono essere inte-
grate di un numero di componenti tale da permettere  la  suddivisione
in   sotto-commissioni  che,  restando  unico  il  presidente,  siano
costituite ciascuna secondo i criteri della commissione originaria  e
di un segretario aggiunto.
   10.  La  suddivisione  in sotto-commissioni e' possibile quando il
numero dei candidati ammessi al concorso supera le trecento unita'; a
ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato  un  numero
di candidati inferiore a centocinquanta unita'.
   11.  Limitatamente  ai  corsi-concorsi previsti per l'accesso alla
qualifica vice-dirigenziale dall'art. 6, comma 1,  lettera  b)  della
legge  regionale  24  ottobre  1989,  n.  68  (Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo per il triennio  1988-1990  relative
al  personale regionale), la commissione esaminatrice e' integrata da
un docente del corso.
   12. Il presidente  ed  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono  essere  scelti  anche tra il personale in quiescenza che sia
stato titolare, durante il servizio attivo,  di  qualifica  uguale  o
superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse.
   13. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita:
     a)  se  il  rapporto  di  servizio  sia stato risolto per motivi
disciplinari, per ragioni di salute  o  per  decadenza  dall'impiego,
comunque determinata;
     b)  qualora  la  decorrenza del collocamento a riposo risalga ad
oltre un quinquennio dalla data del bando di concorso".