IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 4 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59 "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta", come modificato dall'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Esercizio stabile della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta 1. Si considera esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio nella regione Valle d'Aosta, ovvero che eserciti la propria attivita' nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'art. 20. 2. L'esercizio stabile della professione e' subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 16. 3. L'iscrizione all'abo ha efficacia triennale ed e' rinnovata previa verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e) e g-bis)".