IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art.  4  della  legge  regionale  1›  dicembre  1986,  n.  59
"Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci
in  Valle d'Aosta", come modificato dall'art. 4 della legge regionale
6 settembre 1991, n. 58, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 4.
                 Esercizio stabile della professione
                 di maestro di sci in Valle d'Aosta
 
   1. Si considera esercizio stabile  della  professione  l'attivita'
svolta  dal  maestro  di  sci  che  abbia residenza o domicilio nella
regione Valle d'Aosta,  ovvero  che  eserciti  la  propria  attivita'
nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'art. 20.
   2.   L'esercizio   stabile   della   professione   e'  subordinato
all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 16.
   3. L'iscrizione all'abo ha efficacia  triennale  ed  e'  rinnovata
previa  verifica  sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16,
comma 1, lettere a), b) e) e g-bis)".