IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  24 della legge regionale 15
marzo 1984, n. 11 ed il terzo comma dello stesso articolo  24,  cosi'
come  modificato  dalla  legge  regionale 27 aprile 1990, n. 25, sono
sostituiti dal seguente:
   "I presidi privati di riabilitazione che alla data del  30  giugno
1991  risultino iscritti nello speciale elenco di cui all'articolo 24
della legge regionale 15 marzo 1984, n.  11,  dovranno  entro  il  30
novembre  1992 presentare i piani di ristrutturazione per adeguare le
strutture ai requisiti ed  alle  caratteristiche  operative  previste
negli allegati D ed E del Regolamento".
   2. Tali piani dovranno essere realizzati entro il 31 marzo 1993.