IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          M o d i f i c h e
 
   1. Alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3  sono  apportate  le
seguenti modifiche ed integrazioni:
    all'art. 2 sono soppresse le parole "il cinghiale" (sus scrofa);
    all'art.  4  e'  soppresso ed e' sostituito dal seguente: "Art. 4
(ammontare del contributo). I danni causati al patrimonio  zootecnico
sono  liquidati  a  condizione  che  il  bestiame  sia  ricoverato in
adeguati  ricoveri  chiusi,   stazzi   opportunamente   recintati   o
sorvegliati da idoneo personale";
    l'art. 7 e' soppresso e sostituito dal seguente:
     "art.  7  (pagamento dei danni: termini). Il pagamento dei danni
previsti dalla presente legge va effettuato entro e non oltre  trenta
giorni  dagli  accrediti  disposti  dalla giunta regionale ai servizi
ispettorati  provinciali   dell'agricoltura   ed   agli   ispettorati
ripartimentali delle foreste.".