IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. M o d i f i c h e 1. Alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: all'art. 2 sono soppresse le parole "il cinghiale" (sus scrofa); all'art. 4 e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (ammontare del contributo). I danni causati al patrimonio zootecnico sono liquidati a condizione che il bestiame sia ricoverato in adeguati ricoveri chiusi, stazzi opportunamente recintati o sorvegliati da idoneo personale"; l'art. 7 e' soppresso e sostituito dal seguente: "art. 7 (pagamento dei danni: termini). Il pagamento dei danni previsti dalla presente legge va effettuato entro e non oltre trenta giorni dagli accrediti disposti dalla giunta regionale ai servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli ispettorati ripartimentali delle foreste.".