(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 58 del 30 novembre 1993)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Trattamenti economici di malattia
 
   1.  L'art.  1  della legge regionale 22 marzo 1993, n. 7, e' cosi'
sostituito:
   "1. Con decorrenza 1 gennaio  1993,  i  trattamenti  economici  di
malattia  ed  i relativi oneri contributivi riferiti ai lavoratori di
ambo i sessi e  di  qualsiasi  nazionalita'  occupati  nella  regione
Trentino-Alto  Adige  sono  dovuti  secondo la normativa nazionale, a
seconda della categoria di appartenenza.
   2. Restano salve le eventuali prestazioni integrative  rispetto  a
quelle  nazionali erogate precedentemente alla predetta data a favore
delle  persone  di  ambo  i  sessi  e   di   qualsiasi   nazionalita'
appartenenti  ai  settori produttivi, anche di servizi, con qualifica
di impiegato alle dipendenze di enti o aziende e resta acquisita alla
gestione previdenziale la contribuzione gia' versata  dai  datori  di
lavoro anteriormente alla data stessa".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Trento, 27 novembre 1993
 
                              ANDREOLLI
 
Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: SOTTILE