IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La regione, al fine di assicurare la corresponsione degli stipendi
ai dipendenti AAST (PE), presta, in favore della stessa, una garanzia
fidejussoria,  da   utilizzare   per   ottenere   una   anticipazione
straordinaria di cassa.
   La garanzia viene prestata fino all'ammontare di L. 1.500.000.000,
da  estinguersi,  senza  possibilita'  di proroga, entro il 30 giugno
1993.
   Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 29 dicembre  1977,  n.
81, la predetta garanzia formera' oggetto di apposita convenzione tra
la  regione  e  la  A.A.S.T.  di Pescara, nella quale dovranno essere
indicati in modo espresso i beni sui quali esercitare  le  azioni  di
rivalsa  nell'ipotesi che la regione stessa intervenga nel pagamento,
in via sussidiaria, secondo quanto specificato nel successivo comma.
   La garanzia fidejussoria ha  carattere  sussidiario  in  relazione
alle  disposizioni  contenute  nel  secondo  comma dell'art. 1944 del
codice civile.