IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La regione, al fine di assicurare la corresponsione degli stipendi ai dipendenti AAST (PE), presta, in favore della stessa, una garanzia fidejussoria, da utilizzare per ottenere una anticipazione straordinaria di cassa. La garanzia viene prestata fino all'ammontare di L. 1.500.000.000, da estinguersi, senza possibilita' di proroga, entro il 30 giugno 1993. Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la predetta garanzia formera' oggetto di apposita convenzione tra la regione e la A.A.S.T. di Pescara, nella quale dovranno essere indicati in modo espresso i beni sui quali esercitare le azioni di rivalsa nell'ipotesi che la regione stessa intervenga nel pagamento, in via sussidiaria, secondo quanto specificato nel successivo comma. La garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del codice civile.