la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Istituzione dell'indennita' regionale a favore dei lavoratori
      disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita'
 
   1. In attuazione dell'art. 6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  agosto  1972, n. 670 e ad integrazione della legge 23
luglio 1991, n. 223, e' istituita una indennita' regionale  a  favore
dei  lavoratori  disoccupati,  residenti  nella regione Trentino-Alto
Adige, inseriti nelle liste di mobilita' della Provincia autonoma  di
Trento  o  della Provincia autonoma di Bolzano, i quali non abbiano i
requisiti per beneficiare dell'indennita' di mobilita' prevista dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, possano beneficiare del trattamento  di
disoccupazione  ordinaria  e  siano  stati  iscritti  all'Ufficio  di
collocamento per un periodo successivo al licenziamento  superiore  a
tre mesi.