la seguente legge: Art. 1. Istituzione dell'indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' 1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' istituita una indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati, residenti nella regione Trentino-Alto Adige, inseriti nelle liste di mobilita' della Provincia autonoma di Trento o della Provincia autonoma di Bolzano, i quali non abbiano i requisiti per beneficiare dell'indennita' di mobilita' prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, possano beneficiare del trattamento di disoccupazione ordinaria e siano stati iscritti all'Ufficio di collocamento per un periodo successivo al licenziamento superiore a tre mesi.