(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 14 dicembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Aumento di capitale 1. E' autorizzata la sottoscrizione da parte della Regione di un aumento di capitale della societa' Lombardia Risorse S.p.a., per un importo massimo complessivo non superiore a 4 miliardi di lire, diretto alla ristrutturazione finanziaria della societa' stessa. 2. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato a sottoscrivere le nuove azioni, comprese quelle rimaste eventualmente inoptate, fino ad un massimo di 40.000 nuove azioni al valore nominale di lire 100.000 cadauna. 3. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato successivamente a cedere le nuove azioni agli attuali azionisti o ad altri enti pubblici e privati.