la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   La   Giunta   regionale   e'   autorizzata   ad    esercitare
provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il
30  aprile 1994 il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994
e bilancio triennale  1994-1996,  secondo  gli  stati  di  previsione
dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati
al Consiglio regionale.