la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1994 il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 e bilancio triennale 1994-1996, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.