IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera, a stralcio del provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie di cui all'art. 2, comma 5, della legge 2 aprile 1968, n. 475, la delimitazione di una o piu' nuove sedi farmaceutiche, corrispondenti ad ambiti territorialmente al cui interno occorre assicurare l'assistenza farmaceutica, per le quali prevedeva il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un'area del territorio comunale contestualmente delimitata e caratterizzata dalla piu' intensa concentrazione delle sedi stesse. In conformita' di quanto dispone l'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 361, si provvede alla predetta nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, una volta accertato, da parte della Giunta regionale che, pur non essendo aumentata la popolazione residente in un determinato Comune, si sono verificati nel territorio comunale spostamenti di popolazione, anche con il sorgere di nuovi centri abitati. 2. Sulla proposta di deliberazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio comunale interessato, dell'Organo gestionale dell'USL e dell'Ordine dei farmacisti competenti per territorio. Tali pareri devono pervenire alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine la Giunta provvede, prescindendo dai pareri medesimi. 3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione di revisione della pianta organica di cui al comma 1., la Giunta regionale, al fine della selezione dei candidati al trasferimento delibera il bando indicante le sedi messe a concorso nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande che dovranno contenere, in particolare, le sedi in ordine di preferenza. Il bando dovra' indicare, altresi' il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocazione nella graduatoria finale dovra' essere comunicata l'accettazione formale del candidato al trasferimento. La rinunzia al trasferimento stesso comporta automaticamente l'esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del successivo concorso per il decentramento disposto ai sensi della presente legge. 4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, propone al Consiglio la deliberazione di approvazione della graduatoria definita ai sensi dei successivi commi. Entro trenta giorni dalla data di esecutivita' del predetto provvedimento, la Giunta regionale delibera l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche ai candidati risultati vincitori. 5. La Giunta regionale ha propria disposizione, per ciascun candidato, un punteggio massimo complessivo di centoventi punti, ripartiti secondo le seguenti modalita' di valutazione: a) minor fatturato della farmacia, rimborsato dal servizio sanitario nazionale, calcolato, sulla media degli ultimi cinque anni: massimo 50 punti; b) minore distanza dall'ubicazione della farmacia piu' vicina, purche' ricompresa nell'ambito territoriale, delimitato ai sensi del comma 1., dal quale operare il trasferimento: massimo 30 punti; c) maggiore numero di anni di esercizio della farmacia nei locali in cui e' gestita all'atto della domanda, purche' siano trascorsi almeno dieci anni dal conseguimento della titolarita' da parte del richiedente: massimo 30 punti; d) titolarita' della farmacia per la quale la Giunta regionale abbia rilasciato anteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, autorizzazione all'esecuzione dello sfratto di cui all'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253: 10 punti. 6. La Giunta regionale, verificate per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui alle precedenti lettere a), b), c), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti. Agli altri candidati la Giunta regionale assegna, a scalare secondo l'ordine di graduatoria, tanti punti in meno rispetto al primo classificato quanti risultano dal quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero dei candidati il punteggio globale e formulata la graduatoria definitiva. 7. Ai fini della graduatoria ha diritto di preferenza assoluta, in base al punteggio assegnato, la farmacia comunale per la quale sia stata fatta domanda di trasferimento ai sensi dei precedenti commi e risulti piu' favorevolmente collocata tra le altre farmacie comunali per le quali sia stata pure fatta domanda di trasferimento. 8. Il diritto di preferenza opera limitatamente alla prima applicazione, per ciascun comune, delle disposizioni di cui al presente articolo e nel solo caso in cui sia stata approvata la delimitazione, ai sensi del comma 1., di almeno due nuove sedi farmaceutiche in relazione alle quali e alle altre sedi farmaceutiche, con esse confinanti e gia' dotate di farmacia, corrisponda un numero effettivo di residenti non inferiore al quorum previsto dalla vigente normativa. 9. L'apertura della farmacia nella nuova sede e' disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 20, comma 3., della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modificazioni. L'autorizzazione fissa altresi' il giorno dell'apertura, a decorrere dal quale cessa l'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella precedente sede. 10. L'autorizzazione del Sindaco di cui al precedente comma e' subordinata: a) al rilascio del nulla-osta della Giunta regionale circa la funzionalita' dell'ubicazione prescelta; il nulla-osta e' rilasciato previa comunicazione alla Giunta stessa, entro sessanta giorni dalla notifica dell'assegnazione della nuova sede, della ubicazione dei locali dove sara' aperta la farmacia; b) agli adempimenti di competenza del Servizio di igiene pubblica e del territorio dell'USL competente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, e successive modifiche. Il responsabile del predetto servizio, propone all'Organo di amministrazione dell'USL l'adozione di prescrizione, da attuarsi dall'assegnatario entro il termine massimo di due mesi, per rendere idonei i locali prescelti; c) al favorevole esito della ispezione, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, da parte della commissione di vigilanza di cui all'art. 24 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modificazioni. 11. La Giunta regionale promuove il coordinato svolgimento degli adempimenti di cui al precedente comma e dispone la decandenza dell'assegnazione, con facolta' di utilizzo della graduatoria deliberata dal Consiglio regionale per il subentro di un nuovo candidato, nei casi di inosservanza dei termini di cui alle lettere a) e b) del precedente comma. 12. Esaurite le procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Consiglio regionale, in sede di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie per l'intero ambito provinciale, assume le conseguenti determinazioni.