IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera, a
stralcio del provvedimento di revisione della pianta  organica  delle
farmacie  di  cui  all'art. 2, comma 5, della legge 2 aprile 1968, n.
475, la  delimitazione  di  una  o  piu'  nuove  sedi  farmaceutiche,
corrispondenti  ad  ambiti  territorialmente  al  cui interno occorre
assicurare l'assistenza  farmaceutica,  per  le  quali  prevedeva  il
trasferimento  di  altrettante sedi farmaceutiche comprese in un'area
del territorio comunale contestualmente delimitata  e  caratterizzata
dalla  piu'  intensa concentrazione delle sedi stesse. In conformita'
di quanto dispone l'art. 5 della legge 8 novembre 1991,  n.  361,  si
provvede  alla  predetta  nuova  determinazione  delle circoscrizioni
delle sedi farmaceutiche, una volta accertato, da parte della  Giunta
regionale  che, pur non essendo aumentata la popolazione residente in
un determinato Comune, si sono  verificati  nel  territorio  comunale
spostamenti  di  popolazione,  anche  con  il sorgere di nuovi centri
abitati.
   2. Sulla proposta di deliberazione di cui al comma precedente,  la
Giunta   regionale   acquisisce  il  parere  del  Consiglio  comunale
interessato,  dell'Organo  gestionale  dell'USL  e  dell'Ordine   dei
farmacisti  competenti  per  territorio. Tali pareri devono pervenire
alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di  ricezione
della   richiesta.   Decorso   tale   termine   la  Giunta  provvede,
prescindendo dai pareri medesimi.
   3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale  della  deliberazione di revisione della pianta organica di
cui al comma 1., la Giunta regionale, al  fine  della  selezione  dei
candidati  al trasferimento delibera il bando indicante le sedi messe
a concorso nonche' i termini e  le  modalita'  per  la  presentazione
delle  domande  che  dovranno  contenere,  in particolare, le sedi in
ordine di preferenza. Il bando dovra' indicare, altresi'  il  termine
perentorio  entro  il  quale,  in  caso  di  utile collocazione nella
graduatoria finale dovra' essere  comunicata  l'accettazione  formale
del  candidato  al trasferimento. La rinunzia al trasferimento stesso
comporta automaticamente l'esclusione del candidato richiedente dalla
graduatoria del successivo concorso per il decentramento disposto  ai
sensi della presente legge.
   4.  La  Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza dei
termini per la presentazione delle domande, propone al  Consiglio  la
deliberazione di approvazione della graduatoria definita ai sensi dei
successivi  commi. Entro trenta giorni dalla data di esecutivita' del
predetto provvedimento, la Giunta regionale  delibera  l'assegnazione
delle nuove sedi farmaceutiche ai candidati risultati vincitori.
   5.  La  Giunta  regionale  ha  propria  disposizione,  per ciascun
candidato, un punteggio  massimo  complessivo  di  centoventi  punti,
ripartiti secondo le seguenti modalita' di valutazione:
     a)  minor  fatturato  della  farmacia,  rimborsato  dal servizio
sanitario nazionale, calcolato, sulla media degli ultimi cinque anni:
massimo 50 punti;
     b) minore distanza dall'ubicazione della farmacia  piu'  vicina,
purche'  ricompresa nell'ambito territoriale, delimitato ai sensi del
comma 1., dal quale operare il trasferimento: massimo 30 punti;
     c) maggiore numero di  anni  di  esercizio  della  farmacia  nei
locali  in  cui  e'  gestita  all'atto  della  domanda, purche' siano
trascorsi almeno dieci anni dal conseguimento  della  titolarita'  da
parte del richiedente: massimo 30 punti;
     d)  titolarita'  della farmacia per la quale la Giunta regionale
abbia rilasciato anteriormente  alla  scadenza  dei  termini  per  la
presentazione  della  domanda,  autorizzazione  all'esecuzione  dello
sfratto di cui all'art. 35 della legge 23 maggio  1950,  n.  253:  10
punti.
   6.  La  Giunta regionale, verificate per ogni candidato le singole
posizioni in applicazione dei criteri di cui alle precedenti  lettere
a),  b),  c),  assegna  ai  candidati  che  risultano in possesso dei
maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.
   Agli altri  candidati  la  Giunta  regionale  assegna,  a  scalare
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  tanti  punti in meno rispetto al
primo classificato quanti risultano dal quoziente della divisione del
punteggio  massimo  attribuibile  per  il  numero  dei  candidati  il
punteggio globale e formulata la graduatoria definitiva.
   7. Ai fini della graduatoria ha diritto di preferenza assoluta, in
base  al  punteggio  assegnato, la farmacia comunale per la quale sia
stata fatta domanda di trasferimento ai sensi dei precedenti commi  e
risulti  piu' favorevolmente collocata tra le altre farmacie comunali
per le quali sia stata pure fatta domanda di trasferimento.
   8.  Il  diritto  di  preferenza  opera  limitatamente  alla  prima
applicazione,  per  ciascun  comune,  delle  disposizioni  di  cui al
presente articolo e nel solo caso  in  cui  sia  stata  approvata  la
delimitazione,  ai  sensi  del  comma  1.,  di  almeno due nuove sedi
farmaceutiche  in  relazione   alle   quali   e   alle   altre   sedi
farmaceutiche,  con  esse  confinanti  e  gia'  dotate  di  farmacia,
corrisponda un numero effettivo di residenti non inferiore al  quorum
previsto dalla vigente normativa.
   9.  L'apertura  della  farmacia  nella  nuova sede e' disposta con
provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art.  20,  comma  3.,  della
legge  regionale  17  ottobre 1983, n. 69 e successive modificazioni.
L'autorizzazione fissa altresi' il giorno dell'apertura, a  decorrere
dal  quale  cessa l'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella
precedente sede.
   10. L'autorizzazione del Sindaco di cui  al  precedente  comma  e'
subordinata:
     a)  al  rilascio  del nulla-osta della Giunta regionale circa la
funzionalita' dell'ubicazione prescelta; il nulla-osta e'  rilasciato
previa  comunicazione alla Giunta stessa, entro sessanta giorni dalla
notifica dell'assegnazione della nuova  sede,  della  ubicazione  dei
locali dove sara' aperta la farmacia;
     b)  agli  adempimenti  di  competenza  del  Servizio  di  igiene
pubblica e del territorio dell'USL competente, ai sensi  dell'art.  7
della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, e successive modifiche.
Il   responsabile   del  predetto  servizio,  propone  all'Organo  di
amministrazione dell'USL  l'adozione  di  prescrizione,  da  attuarsi
dall'assegnatario  entro  il termine massimo di due mesi, per rendere
idonei i locali prescelti;
     c) al favorevole esito della ispezione, ai sensi  dell'art.  111
del  R.D.  27  luglio  1934,  n.  1265, da parte della commissione di
vigilanza di cui all'art. 24 della legge regionale 17  ottobre  1983,
n. 69 e successive modificazioni.
   11.  La  Giunta regionale promuove il coordinato svolgimento degli
adempimenti di cui  al  precedente  comma  e  dispone  la  decandenza
dell'assegnazione,   con   facolta'  di  utilizzo  della  graduatoria
deliberata dal Consiglio  regionale  per  il  subentro  di  un  nuovo
candidato,  nei  casi di inosservanza dei termini di cui alle lettere
a) e b) del precedente comma.
   12. Esaurite le procedure di  trasferimento  di  cui  al  presente
articolo,  il  Consiglio regionale, in sede di formazione e revisione
della pianta organica delle farmacie per l'intero ambito provinciale,
assume le conseguenti determinazioni.