IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sospensione Titolo II legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 1. L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e' sospesa fino al 31 dicembre 1992. 2. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 18/1984, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 18/1984.