IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Sospensione Titolo II
                legge regionale 21 marzo 1984, n. 18
 
   1.  L'applicazione  degli  articoli  4,  5,  6,  7 e 8 della legge
regionale 21 marzo 1984, n. 18, e' sospesa fino al 31 dicembre 1992.
   2. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore,  in  deroga  a
quanto  previsto  al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale
n. 18/1984, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle
leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'art. 33  della
legge regionale n. 18/1984.