IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 172 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'art. 51 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 15222 di data 2 novembre 1992, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti; Decreta: E' emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 172 della legge provinviciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'art. 51 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, per quanto attiene al numero e le materie delle prove d'esame e i relativi programmi per l'assunzione mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, nel profilo professionale di insegnante delle scuole dell'infanzia nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 1 dicembre 1992 BAZZANELLA __________________________________ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 172 DELLA LEGGE PROVINCIALE 29 APRILE 1983, N. 12 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE PROVINCIALE 24 GENNAIO 1992, N. 5, PER QUANTO ATTIENE AL NUMERO E LE MATERIE DELLE PROVE D'ESAME E I RELATIVI PROGRAMMI PER L'ASSUNZIONE MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA. Art. 1. 1. Il programma d'esame per l'accesso al profilo professionale di insegnante delle scuole dell'infanzia consiste in una prova scritta e una prova orale.