IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto l'art. 172 della legge provinciale 29 aprile  1983,  n.  12,
come sostituito dall'art. 51 della legge provinciale 24 gennaio 1992,
n. 5;
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
   Su conforme deliberazione della giunta  provinciale  n.  15222  di
data 2 novembre 1992, non soggetta alla registrazione della Corte dei
conti;
 
                              Decreta:
 
   E'  emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 172 della legge
provinviciale 29 aprile 1983, n. 12,  come  sostituito  dall'art.  51
della  legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, per quanto attiene al
numero e le materie delle prove d'esame e i  relativi  programmi  per
l'assunzione  mediante  pubblico  concorso,  per titoli ed esami, nel
profilo professionale di insegnante delle  scuole  dell'infanzia  nel
testo  allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  sul  Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Trento, 1› dicembre 1992
 
                             BAZZANELLA
 
                 __________________________________
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 172 DELLA LEGGE PROVINCIALE 29
   APRILE 1983, N.  12  COME  SOSTITUITO  DALL'ART.  51  DELLA  LEGGE
   PROVINCIALE  24 GENNAIO 1992, N. 5, PER QUANTO ATTIENE AL NUMERO E
   LE  MATERIE  DELLE  PROVE  D'ESAME  E  I  RELATIVI  PROGRAMMI  PER
   L'ASSUNZIONE  MEDIANTE  PUBBLICO  CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI NEL
   PROFILO PROFESSIONALE DI INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA.
 
                               Art. 1.
 
   1. Il programma d'esame per l'accesso al profilo professionale  di
insegnante delle scuole dell'infanzia consiste in una prova scritta e
una prova orale.