(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 54 del 30 dicembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Misure di salvaguardia - proroga dei termini 1. Al quinto comma dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, gia' sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11, il periodo compreso fra le parole "Dalla data di pubblicazione .." e le parole "decreto del Presidente della Giunta regionale" e' sostituito dal seguente: "Dalla data di adozione e fino all'approvazione definitiva del pi- ano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, e fino alla data del 30 aprile 1993 le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 45/1989. Il piano territoriale paesistico e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale".