(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 54
                        del 30 dicembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Misure di salvaguardia - proroga dei termini
 
   1.  Al  quinto  comma  dell'articolo  11  della legge regionale 22
dicembre 1989, n. 45, gia' sostituito  dall'articolo  1  della  legge
regionale  22  giugno  1992, n. 11, il periodo compreso fra le parole
"Dalla data di pubblicazione .." e le parole "decreto del  Presidente
della Giunta regionale" e' sostituito dal seguente:
   "Dalla data di adozione e fino all'approvazione definitiva del pi-
ano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano
applicazione  le  misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre
1952, n. 1902 e successive modificazioni, e fino  alla  data  del  30
aprile  1993  le  norme  di  cui  agli  articoli  12 e 13 della legge
regionale n.  45/1989.  Il  piano  territoriale  paesistico  e'  reso
esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale".