L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, si applicano ai soggetti affetti da anemia drepanocitica omozigotica o da anemia talasso-drepanocitica che si trovano nelle stesse condizioni dei soggetti affetti da forme gravi di talassemia.