L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, della legge
regionale 1› agosto 1990, n. 20, si applicano ai soggetti affetti  da
anemia  drepanocitica  omozigotica  o da anemia talasso-drepanocitica
che si trovano nelle stesse condizioni dei soggetti affetti da  forme
gravi di talassemia.