L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  il  raggiungimento  delle finalita' dell'articolo 1 della
legge regionale 5 giugno 1989,  n.  12,  e'  autorizzata  l'ulteriore
spesa  di  lire  9.000  milioni per l'anno finanziario 1992 e di lire
1.000  milioni  per  l'anno  finanziario  1993  per  la   concessione
dell'indennita'  da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti
negli anni 1990, 1991  e  1992  in  quanto  affetti  da  tubercolosi,
brucellosi  o  da altre malattie infettive e diffusive nonche' per la
corresponsione  del  compenso  ai  veterinari  liberi  professionisti
utilizzati nell'azione di risanamento.