L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per il raggiungimento delle finalita' dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1993 per la concessione dell'indennita' da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti negli anni 1990, 1991 e 1992 in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi o da altre malattie infettive e diffusive nonche' per la corresponsione del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell'azione di risanamento.