IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge disciplina la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario e merceologico-annonario sulla produzione, trasformazione e commercio dei prodotti alimentari della pesca, esercitata dal sindaco e dalle Unita' sanitarie locali, tramite il Servizio attivita' veterinarie, ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833" come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1990, n. 48.