IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  la  vigilanza ed il controllo
igienico-sanitario   e   merceologico-annonario   sulla   produzione,
trasformazione  e  commercio  dei  prodotti  alimentari  della pesca,
esercitata dal sindaco e dalle Unita' sanitarie  locali,  tramite  il
Servizio  attivita'  veterinarie,  ai  sensi della legge regionale 17
ottobre 1983, n. 69 "Disposizioni per l'esercizio delle  funzioni  in
materia  di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, farmaceutica e di
vigilanza sulle farmacie, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833" come modificata dalla legge regionale
14 aprile 1990, n. 48.