IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA CORTE COSTITUZIONE CON SENTENZA N. 497 DEL 29 DICEMBRE1992 HA DICHIARATO INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione 1. Ai sensi del disposto dell'art. 2 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e sucessive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Marche e' determinata nella misura del 55% dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per le dette formalita'. 2. La misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al comma 1 si applica alle formalita' conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.