IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
LA CORTE COSTITUZIONE CON SENTENZA N. 497 DEL 29 DICEMBRE1992 HA
   DICHIARATO   INAMMISSIBILE   LA    QUESTIONE    DI    LEGITTIMITA'
   COSTITUZIONALE   SOLLEVATA   DAL   PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI
   MINISTRI.
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione
 
   1. Ai sensi del disposto dell'art. 2 del D.L. 21 dicembre 1990, n.
398, l'aliquota dell'addizionale regionale  all'imposta  erariale  di
trascrizione  di  cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e sucessive
modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione  e
annotazione  eseguite  nei  pubblici  registri  automobilistici della
regione Marche e' determinata nella  misura  del  55%  dell'ammontare
dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per le dette formalita'.
   2.  La misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta
erariale di trascrizione di cui al comma 1 si applica alle formalita'
conseguenti ad atti formati e  successioni  apertesi  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.