L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il periodo massimo di proroga previsto dall'articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367 cosi' come convertito dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 viene elevato di dodici mesi in favore delle aziende agricole che, avendo presentato istanza per l'ottenimento delle agevolazioni contributive o creditizie ai sensi dello stesso articolo 4, non hanno ottenuto il beneficio richiesto entro la data di scadenza di 24 mesi previsti dall'articolo 4 di che trattasi. 2. La proroga e' in ogni caso interrotta a decorrere dalla data di stipula del mutuo e della emanazione del provvedimento di erogazione del contributo. 3. Alla corrispondente spesa, valutata in lire 25.000 milioni, si provvede a carico delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13. 4. E' autorizzata, altresi', la spesa di lire 40.000 milioni, finalizzata alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 gennaio 1991, n. 31.