L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  periodo  massimo  di  proroga previsto dall'articolo 4 del
decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367  cosi'  come  convertito  dalla
legge  30  gennaio 1991, n. 31 viene elevato di dodici mesi in favore
delle  aziende  agricole   che,   avendo   presentato   istanza   per
l'ottenimento  delle  agevolazioni contributive o creditizie ai sensi
dello stesso articolo 4, non hanno ottenuto  il  beneficio  richiesto
entro  la data di scadenza di 24 mesi previsti dall'articolo 4 di che
trattasi.
   2. La proroga e' in ogni caso interrotta a decorrere dalla data di
stipula del mutuo e della emanazione del provvedimento di  erogazione
del contributo.
   3.  Alla corrispondente spesa, valutata in lire 25.000 milioni, si
provvede a carico delle disponibilita' del fondo di cui  all'articolo
23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.
   4.  E'  autorizzata,  altresi',  la  spesa di lire 40.000 milioni,
finalizzata alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 4,
comma 6, della legge 30 gennaio 1991, n. 31.