L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'incentivo economico previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, si intende attribuito anche al personale addetto ai servizi di polizia municipale al quale e' stata gia' riconosciuta l'indennita' prevista dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 ed in aggiunta alla stessa.