L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'incentivo  economico  previsto  dal  comma 2 dell'articolo 7
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21,  si  intende  attribuito
anche  al personale addetto ai servizi di polizia municipale al quale
e' stata gia' riconosciuta  l'indennita'  prevista  dall'articolo  13
della  legge  regionale  1›  agosto  1990,  n. 17 ed in aggiunta alla
stessa.