L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        I s t i t u z i o n e
 
   1. E' istituito l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
   2.  L'ufficio  si articola in sezioni provinciali, aventi sede nei
capoluoghi delle province regionali.
   3. L'Ufficio, costituito con decreto dal Presidente della Regione,
fa parte degli uffici della presidenza.  Esso,  nell'esercizio  delle
proprie attribuzioni, opera con piena autonomia funzionale.