L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I s t i t u z i o n e 1. E' istituito l'Ufficio regionale per i pubblici appalti. 2. L'ufficio si articola in sezioni provinciali, aventi sede nei capoluoghi delle province regionali. 3. L'Ufficio, costituito con decreto dal Presidente della Regione, fa parte degli uffici della presidenza. Esso, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, opera con piena autonomia funzionale.