IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Al  fine  di  consentire  un  rapido  utilizzo  delle  risorse
finanziarie, anche in funzione  dello  sviluppo  e  dell'occupazione,
poste  a disposizione della regione Abruzzo nell'ambito del programma
operativo  plurifondo  (POP)  -   approvato   con   decisione   della
Commissione  delle  Comunita'  europee  del  20  dicembre  1990  - la
presente  legge  disciplina  le   modalita'   di   ripartizione   dei
finanziamenti a favore di enti pubblici e di operatori privati.
   2.  Le  norme che seguono sostituiscono, per gli effetti di cui al
precedente comma, ogni altra disposizione di legge regionale con esse
incompatibile.