IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di consentire un rapido utilizzo delle risorse finanziarie, anche in funzione dello sviluppo e dell'occupazione, poste a disposizione della regione Abruzzo nell'ambito del programma operativo plurifondo (POP) - approvato con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 20 dicembre 1990 - la presente legge disciplina le modalita' di ripartizione dei finanziamenti a favore di enti pubblici e di operatori privati. 2. Le norme che seguono sostituiscono, per gli effetti di cui al precedente comma, ogni altra disposizione di legge regionale con esse incompatibile.