(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 11 del 25 gennaio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazone del bilancio di previsione per l'anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993, e' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'ano 1992, come approvati con la legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive modificazioni.