(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 19 gennaio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e' adottato e approvato, in Valle d'Aosta, nella forma di piano territoriale paesistico, PTP. 2. Il PTP e' strumento di pianificazione urbanistica e di pianificazione paesaggistica riguardante l'intero territorio regionale, determinando gli indirizzi generali di assetto di quest'ultimo. 3. Il PTP accoglie gli indirizzi generali e le specifiche indicazioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sostituisce ad ogni effetto il piano previsto dall'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, di cui recepisce, nell'ambito delle proprie linee generali, le indicazioni fondamentali.