(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3
                        del 19 gennaio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.    Il    Piano    urbanistico-territoriale   avente   specifica
considerazione dei valori paesistici ed  ambientali,  previsto  dalla
legge  8  agosto  1985,  n.  431,  e'  adottato e approvato, in Valle
d'Aosta, nella forma di piano territoriale paesistico, PTP.
   2.  Il  PTP  e'  strumento  di  pianificazione  urbanistica  e  di
pianificazione    paesaggistica   riguardante   l'intero   territorio
regionale,  determinando  gli  indirizzi  generali  di   assetto   di
quest'ultimo.
   3.  Il  PTP  accoglie  gli  indirizzi  generali  e  le  specifiche
indicazioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge 8  giugno  1990,
n.  142,  e sostituisce ad ogni effetto il piano previsto dall'art. 5
della legge regionale  28  aprile  1960,  n.  3,  di  cui  recepisce,
nell'ambito    delle   proprie   linee   generali,   le   indicazioni
fondamentali.