IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge Art. 1. Anticipazioni e aperture di credito 1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 20-bis. 1. Gli Istituti di credito all'uopo convenzionati, possono concedere aperture di credito o anticipazioni di somme sino al venti per cento degli investimenti ritenuti ammissibili, a favore dei beneficiari di cui alla presente legge per importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto e sino al dieci per cento a titolo interessi maturati e non pagati dall'ufficio imposte sul valore aggiunto sul credito IVA; i beneficiari dovranno prestare idonea garanzia fidejussoria mediante polizza assicurativa o tramite mezzi propri. 2. La Regione presta a tal fine la propria garanzia fidejussoria con le modalita' previste dall'articolo 31 e successive modificazioni e integrazioni, a favore degli istituti di credito per un periodo non superiore a quattro anni. 3. A favore dei beneficiari di cui alla presente legge e relativamente all'intervento di cui al primo comma, l'amministrazione regionale contribuisce, per un periodo massimo di otto semestralita' all'abbattimento degli interessi nella misura di sette punti in percentuale rispetto al tasso di riferimento e comunque entro i limiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. 4. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 e di lire 1.000.000.000 il 1995 (cap. 1046-01); gli stanziamenti sono versati in appositi conti correnti vincolati presso il Tesoriere della Regione ed intestati agli istituti di credito convenzionati di cui al primo comma, che prelevano, previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente, in una unica soluzione per ogni operazione, le somme di rispettiva competenza. 5. L'ammontare del prelevamento e' calcolato attualizzando le otto semestralita' di contributo secondo le modalita' contenute nella convenzione stipulata, tenendo conto del costo delle provviste riconosciunte agli istituti di credito".