IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   L'art.  9  (Servizio  abitativo) della legge regionale n. 37/89 e'
integrato dal seguente comma 3-bis:
   "Il beneficio dell'alloggio,  attribuito  agli  studenti  iscritti
all'ultimo  anno  di corso o al primo fuori corso dei corsi di laurea
per i quali e' previsto uno sbarramento, puo' essere prorogato per un
massimo di  20  mesi  a  decorrere  dal  termine  dei  suddetti  anni
accademici".
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 2 febbraio 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28
dicembre 1992 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  30
gennaio 1993.