IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'art. 9 (Servizio abitativo) della legge regionale n. 37/89 e' integrato dal seguente comma 3-bis: "Il beneficio dell'alloggio, attribuito agli studenti iscritti all'ultimo anno di corso o al primo fuori corso dei corsi di laurea per i quali e' previsto uno sbarramento, puo' essere prorogato per un massimo di 20 mesi a decorrere dal termine dei suddetti anni accademici". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 2 febbraio 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1992 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 30 gennaio 1993.