(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                       n. 10 del 2 marzo 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Consulenze e commisioni consultive o di studio
 
   1.  La  Giunta regionale, per lo studio di problemi di particolare
rilievo scientifico e  tecnico  connessi  con  lo  svolgimento  delle
proprie  funzioni, nonche' per la soluzione di problemi organizzativi
o di programma della pubblica amministrazione, richiedenti  specifica
competenza  professionale  o  iscrizione  in albi professionali, puo'
conferire incarichi di consulenza o costituire commissioni consultive
o di studio su  oggetti  precisamente  determinati,  stipulando,  ove
occorra, apposite convenzioni.
   2.   Gli   incarichi  di  consulenza  rispondono  ad  esigenze  di
integrazione  delle  figure  professionali  esistenti   nell'organico
regionale,  hanno carattere di specialita' e possono essere conferiti
esclusivamente a persone fisiche, persone giuridiche ed  istituti  od
organismi  che  non  abbiano  con  la  Regione rapporto di servizio a
qualunque titolo.