(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 10 del 2 marzo 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Consulenze e commisioni consultive o di studio 1. La Giunta regionale, per lo studio di problemi di particolare rilievo scientifico e tecnico connessi con lo svolgimento delle proprie funzioni, nonche' per la soluzione di problemi organizzativi o di programma della pubblica amministrazione, richiedenti specifica competenza professionale o iscrizione in albi professionali, puo' conferire incarichi di consulenza o costituire commissioni consultive o di studio su oggetti precisamente determinati, stipulando, ove occorra, apposite convenzioni. 2. Gli incarichi di consulenza rispondono ad esigenze di integrazione delle figure professionali esistenti nell'organico regionale, hanno carattere di specialita' e possono essere conferiti esclusivamente a persone fisiche, persone giuridiche ed istituti od organismi che non abbiano con la Regione rapporto di servizio a qualunque titolo.