IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1985, n.
10,  recante  "Istituzione  dell'Institut  Valdo'tain  de l'Artisanat
Typique", e' cosi' sostituito:
   "2.  L'IVAT  ha  il  compito   di   promuovere   la   tutela,   la
valorizzazione  e  l'incremento  dell'artigianato  tipico e artistico
della  Valle  d'Aosta  e  di  commerciare  i  relativi  prodotti  che
raggiungono un elevato livello di qualita'".