IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, recante "Istituzione dell'Institut Valdo'tain de l'Artisanat Typique", e' cosi' sostituito: "2. L'IVAT ha il compito di promuovere la tutela, la valorizzazione e l'incremento dell'artigianato tipico e artistico della Valle d'Aosta e di commerciare i relativi prodotti che raggiungono un elevato livello di qualita'".