(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9 del 12 marzo 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' vietata nel territorio della Regione Abruzzo l'esercizio del tiro a volo sul volatile di allevamento. 2. E' altresi' vietato organizzare manifestazioni, gare ed esercitazioni che comportino l'attivita' di cui al comma 1.