(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9
                         del 12 marzo 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. E' vietata nel territorio della Regione Abruzzo l'esercizio del
tiro a volo sul volatile di allevamento.
   2.   E'  altresi'  vietato  organizzare  manifestazioni,  gare  ed
esercitazioni che comportino l'attivita' di cui al comma 1.