IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'utilizzo dei contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento e dei contributi sostitutivi corrisposti ai Gruppi consiliari, rispettivamente ai sensi della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25 e della legge regionale 22 marzo 1985, n. 16, e loro successive modifiche ed integrazioni, nonche' la relativa rendicontazione, sono disciplinati dalla presente legge.