IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'utilizzo dei contributi finanziari per l'organizzazione ed il
funzionamento e dei  contributi  sostitutivi  corrisposti  ai  Gruppi
consiliari,   rispettivamente  ai  sensi  della  legge  regionale  20
novembre 1972, n. 25 e della legge regionale 22 marzo 1985, n. 16,  e
loro  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche'  la  relativa
rendicontazione, sono disciplinati dalla presente legge.