IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il termine di validita' del 30 giugno 1992  della  fidejussione
prestata,  per l'ammontare di L. 2.500.000.000, dalla Regione Abruzzo
in favore dell'Azienda Autonoma di  Soggiorno  e  Turismo  (AAST)  di
Pescara, stabilito dall'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1992
n.  14 e' ulteriormente prorogato, a tutti gli effetti, alla data del
30 giugno 1993, per tutte le obbligazioni pecuniarie della  A.A.S.T.,
nei  limiti  dell'anzidetto  ammontare,  nei  confronti del creditore
fidejuvato.
   2. Il termine di validita' della  sopra  menzionata  fidejussione,
indicato nel comma che precede, non e' ulteriormente prorogabile.