IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine di validita' del 30 giugno 1992 della fidejussione prestata, per l'ammontare di L. 2.500.000.000, dalla Regione Abruzzo in favore dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (AAST) di Pescara, stabilito dall'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1992 n. 14 e' ulteriormente prorogato, a tutti gli effetti, alla data del 30 giugno 1993, per tutte le obbligazioni pecuniarie della A.A.S.T., nei limiti dell'anzidetto ammontare, nei confronti del creditore fidejuvato. 2. Il termine di validita' della sopra menzionata fidejussione, indicato nel comma che precede, non e' ulteriormente prorogabile.