(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7
                         del 16 marzo 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  norma  di  cui  all'art.  9 della legge regionale 13 settembre
1989, n. 18 va interpretata nel senso che l'I.A.C.P.  competente  per
territorio,   nel   richiedere   la   documentazione  necessaria  per
l'aggiornamento annuale della situazione  reddituale,  ai  sensi  del
secondo comma dell'art. 29 della legge regionale n. 28/84, cosi' come
modificato  dall'art.  6  della  legge regionale n. 18 del 1989, deve
inoltrare,  in  caso  di  inadempienza  dell'assegnatario,  ulteriore
richiesta da evadere, da parte degli stessi assegnatari, nel  termine
perentorio di gg. 30 dal ricevimento della stessa.