(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 7 del 16 marzo 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La norma di cui all'art. 9 della legge regionale 13 settembre 1989, n. 18 va interpretata nel senso che l'I.A.C.P. competente per territorio, nel richiedere la documentazione necessaria per l'aggiornamento annuale della situazione reddituale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della legge regionale n. 28/84, cosi' come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 18 del 1989, deve inoltrare, in caso di inadempienza dell'assegnatario, ulteriore richiesta da evadere, da parte degli stessi assegnatari, nel termine perentorio di gg. 30 dal ricevimento della stessa.