IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  di  data  30
dicembre 1992  avente  ad  oggetto  "Regolamento  del  fondo  per  il
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi";
   Visti  gli  articoli  20,  21, 22, 30 e 34 del D.P.G.P. 31 ottobre
1990,
n. 16-29/leg. recante il regolamento per il recepimento  delle  norme
risultanti  dalla  disciplina prevista dall'accordo sindacale di data
27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia Autonoma  di
Trento per il triennio 1988-1990;
   Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 
                               EMANA:
 
   Il  regolamento di attuazione dell'art. 21 del D.P.G.P. 16-29/leg.
di data 31 ottobre 1990, concernente l'erogazione del  fondo  per  il
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige.  E'  fatto  obbligo  a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Trento, 31 dicembre 1992
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1993
Registro n. 5, foglio n. 54 - RAELI
 
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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21 DEL D.P.G.P. 16-29/LEG. DI
   DATA  31  OTTOBRE  1990, CONCERNENTE L'EROGAZIONE DEL FONDO PER IL
   MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI.
 
                               Art. 1.
                         Flessibilizzazione
               (lett. a art. 21 D.P.G.P. n. 16-29/90)
 
   1. Al dipendente che, nel rispetto del normale  orario  di  lavoro
giornaliero,    adegua   la   propria   prestazione   alle   esigenze
dell'Amministrazione rinunciando all'articolazione  d'orario  vigente
nella  struttura  di  appartenenza,  e' attribuito un compenso orario
lordo aggiuntivo di
L. 14.000. La particolare articolazione dell'orario non  puo'  essere
inferiore  ad  1  ora  al giorno e superiore a 3 ore al giorno e deve
comunque essere ricompresa tra le 15 e le 50 ore annue.
   2. Spetta al dirigente o responsabile di struttura,  acquisito  il
consenso  del dipendente interessato, inoltrare motivata richiesta al
Servizio per il personale specificando la  particolare  articolazione
dell'orario di servizio.
   3.  L'assessore  competente  in materia di personale autorizza con
proprio atto la nuova articolazione d'orario.