IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di data 30 dicembre 1992 avente ad oggetto "Regolamento del fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi"; Visti gli articoli 20, 21, 22, 30 e 34 del D.P.G.P. 31 ottobre 1990, n. 16-29/leg. recante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia Autonoma di Trento per il triennio 1988-1990; Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; EMANA: Il regolamento di attuazione dell'art. 21 del D.P.G.P. 16-29/leg. di data 31 ottobre 1990, concernente l'erogazione del fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 31 dicembre 1992 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1993 Registro n. 5, foglio n. 54 - RAELI -------------------------------------------------------- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21 DEL D.P.G.P. 16-29/LEG. DI DATA 31 OTTOBRE 1990, CONCERNENTE L'EROGAZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI. Art. 1. Flessibilizzazione (lett. a art. 21 D.P.G.P. n. 16-29/90) 1. Al dipendente che, nel rispetto del normale orario di lavoro giornaliero, adegua la propria prestazione alle esigenze dell'Amministrazione rinunciando all'articolazione d'orario vigente nella struttura di appartenenza, e' attribuito un compenso orario lordo aggiuntivo di L. 14.000. La particolare articolazione dell'orario non puo' essere inferiore ad 1 ora al giorno e superiore a 3 ore al giorno e deve comunque essere ricompresa tra le 15 e le 50 ore annue. 2. Spetta al dirigente o responsabile di struttura, acquisito il consenso del dipendente interessato, inoltrare motivata richiesta al Servizio per il personale specificando la particolare articolazione dell'orario di servizio. 3. L'assessore competente in materia di personale autorizza con proprio atto la nuova articolazione d'orario.